Chi Siamo
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TECNICI ENTOMOLGIA APPLICATA (ANTEA)
ART. 1. COSTITUZIONE.
Si è costituita con sede in Casale Monferrato in Strada Alessandria, 92 un'associazione che assume la denominazione di "Associazione Nazionale Tecnici Entomologia Applicata (ANTEA)"
ART. 2. ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE.
L'Associazione svolge attività senza finalità di lucro nei settori di cultura, ambiente, salute, relativamente alle problematiche legate alle infestazioni di zanzare (culicidi) ed altri organismi ed al loro controllo.
ART. 3. DURATA
L’Associazione non ha vincoli di tempo e persiste dalla sua costituzione al suo scioglimento, possibile con atto del Consiglio Direttivo sentito il parere dell’Assemblea dei soci.
ART. 4. FINALITA’ DELL'ASSOCIAZIONE.
Sono compiti dell'Associazione:
Rappresentare, su specifica delega, gli associati e le loro esigenze nelle sedi istituzionali e nella società civile.
Favorire lo scambio di idee, informazioni, esperienze e conoscenze nel campo della biologia delle zanzare ed altri organismi e del loro controllo tra i suoi associati.
Promuovere, in particolare tra gli enti pubblici, i principi del Integrated Pest Management, nel campo della lotta alle zanzare ed altri organismi, per la diffusione di metodi con basso impatto ambientale e la salvaguardia della biodiversità, in particolare negli ambienti umidi.
Divulgare nella società le informazioni relative alla lotta alle zanzare ed altri organismi, i suoi metodi, le sua prospettive.
Diffondere tali informazioni tra i suoi associati attraverso la pubblicazione delle attività, l’organizzazione di eventi, esposizioni e riunioni.
Promuovere le iniziative di cooperazione tra i suoi associati in ambito di studio, ricerca ed applicazione di metodologie di lotta alle zanzare ed altri organismi.
Specificare, sviluppare e standardizzare regole per lo svolgimento delle attività professionali degli associati o di quanti facciano richiesta all’Associazione nell’ambito della lotta alle zanzare ed altri organismi (metodi di campionamento, tecniche di monitoraggio, procedure di trattamento e altre misure di controllo, ecc.).
Organizzare corsi d’istruzione, addestrando e aggiornamento, visite e scambi di personale di tra i membri dell'associazione con lo scopo di migliorare le abilità professionali in accordo con gli scopi dell’Associazione.
Promuovere ogni attività di ricerca, valutazione ed esperienza, in concordanza con gli obiettivi dell'associazione.
ART. 5. ASSOCIATI.
Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini maggiorenni italiani o stranieri, di ambo i sessi purché svolgano o abbiano svolto attività professionali relative allo studio o al controllo dei culicidi e che non abbiano avuto gravi motivi di contrasto con l’Associazione stessa o suoi associati. Sono ammissibili solo persone fisiche, tranne nel caso di soci sostenitori.
ART. 6. CLASSI DI APPARTENENZA.
Le categorie di appartenenza sono: soci ordinari, soci finanziatori e membri onorari.
Soci ordinari
Tutti i soci ammessi dal Consiglio Direttivo in regola con la quota associativa sono considerati soci ordinari e possono partecipare regolarmente alle attività dell'Associazione, contribuire alla sua vita ed alla realizzazione dei suoi obiettivi. Ogni socio ordinario avrà un voto alle Assemblee dei soci.
Soci finanziatori
I soci finanziatori sono tutte le persone fisiche o giuridiche o gli enti che contribuiscono finanziariamente agli obiettivi dell'associazione pagando quote annuali per lo meno doppie di quella associativa. I soci finanziatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
Membri onorari
Ogni persona che ha reso un servizio particolarmente insigne nei campi dello studio o del controllo delle zanzare ed altri organismi, può essere nominata membro onorario a maggioranza semplice dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. I membri onorari goderanno gli stessi diritti dei soci ordinari, ma non avranno il dovere di pagare quote.
ART. 7. DOMANDA DI AMMISSIONE.
Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
allegare una copia del proprio curriculum professionale ed eventuali titoli o pubblicazioni specificatamente inerenti la biologia o la lotta alle zanzare.
ART. 8. AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI.
La domanda di ammissione ed i documenti ad essa allegati saranno vagliati dal Consiglio Direttivo, che entro 60 giorni dovrà decidere l’ammissibilità del candidato socio.
Nel caso che la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima Assemblea Ordinaria dei soci.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
ART. 9. SERVIZI AI SOCI.
I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.
ART. 10. DOVERI DEI SOCI.
I soci sono tenuti:
1) al pagamento della tessera sociale;
2) all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.
ART. 11. DIRITTI DEI SOCI.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto in Assemblea.
ART. 12. RECESSO DEI SOCI.
I Soci possono terminare ogni rapporto con l'associazione per dimissione, fatti salvi gli adempimenti che il socio ha in corso nei confronti dell’Associazione.
ART. 13. ESCLUSIONE DEI SOCI.
Per atto formale da parte del Consiglio Direttivo data a maggioranza assoluta dei suoi membri, un socio può venire escluso dall’Associazione per i seguenti motivi:
1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
3) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.
I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea Ordinaria.
ART. 14. PATRIMONI.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3) dal fondo di riserva.
Ogni transizione dell’Associazione sarà movimentata e motivata dal Segretario che ha anche compiti di Tesoriere. Il Segretario compilerà dettagliati rapporti finanziari al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei soci.
ART. 15. PROVENTI.
Proventi dell'associazione sono costituiti dalle quote dei membri, dalle concessioni di organismi governativi o privati, da donazioni e lasciti, da redditi dei suoi fondi e tutte le altre risorse che non contravvengono alle leggi vigenti.
ART. 16. QUOTE ASSOCIATIVE.
L'ammontare delle quote annuali sono stabilite annualmente su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione dell’Assemblea Generale.
Le quote associative, sono pagabili entro il trentun gennaio. Le quote dei nuovi membri ricevute entro il 1° ottobre saranno varranno per l'anno corrente. Le quote dei nuovi membri ricevute dopo il 1° ottobre saranno accreditate all'esercizio finanziario che comincia il gennaio seguente.
Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.
ART. 17. SPESE
Le spese sono ordinate dal Segretario/Tesoriere. Il Segretario/Tesoriere può delegare parte dei suoi poteri, tramite avviso scritto e con approvazione del Consiglio Direttivo, ad ogni altro membro del Consiglio stesso o ad un membro dell'associazione.
ART. 18. BILANCIO.
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e dev'essere presentato all'Assemblea entro quattro mesi.
ART. 19. RESIDUO BILANCIO.
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative citate negli articoli 2 e 3 e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.
ART. 20. RESPONSABILITÀ.
Nessun funzionario o membro dell'Associazione sarà personalmente responsabile per debiti, passività, od obblighi dell'associazione.
ART. 21. ASSEMBLEE DEI SOCI.
Le Assemblee dei soci possono essere Ordinarie e Straordinarie e sono convocate con annuncio scritto ad ogni socio o con ogni altro metodo consentito dalle moderne tecnologie.
ART. 22. ASSEMBLEA ORDINARIA.
L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trenta aprile successivo. Essa:
approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato.
elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;
approva il bilancio consuntivo;
approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 3 del presente statuto;
delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
ART. 23. ASSEMBLEA STRAORDINARIA.
L'Assemblea Straordinaria è convocata:
tutte le volte che il Presidente da solo o il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 dei soci.
Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
ART. 24. REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA.
In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.
ART. 25. VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.
ART. 26. STRUTTURA DELL'ASSEMBLEA.
L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'Assemblea stessa.
Le deliberazioni apportate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
ART. 27. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque consiglieri (quattro più il Presidente) eletti tra i soci che si candidano durante l’Assemblea e restano in carica tre anni.
ART. 28. ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Ogni tre anni l'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo.
ART. 29. STRUTTURA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza.
ART. 30. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate.
ART. 31. DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale due.
ART. 32. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo deve:
redigere i programmi di attività previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
redigere i bilanci;
compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
formulare il regolamento interno dell'Associazione;
deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione.
ART. 33. REVISORI DEI CONTI.
Per deliberazione dell’Assemblea generale dei soci, può essere nominato un collegio di revisori contabili, qualora lo si reputi necessario. Esso sarà composto da tre membri, eletti dall'assemblea stessa, e nel proprio ambito nomina il presidente.
Il collegio dei revisori contabili avrà il compito di verificare la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione.
In particolare, esprimerà il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.
La stessa Assemblea generale che avrà nominato il collegio ne deciderà la durata.
ART. 34. COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che vengono eletti dall'Assemblea dei soci a maggioranza in caso di necessità, vale a dire in caso di contenzioso tra i soci. Ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a tre preferenze. Saranno dichiarati eletti nel Collegio dei Probiviri i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanti la maggior anzianità d'iscrizione all'Associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica. L’Assemblea, a maggioranza qualificata, potrà rendere eleggibili dei non soci. Essa deciderà anche la durata del collegio stesso.
ART. 35. MANSIONI DEL PRESIDENTE.
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano ad un componente dell'ufficio di Presidenza nominato dal Consiglio Direttivo.
ART. 36. DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO.
In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo.
ART. 37. DECISIONI ASSEMBLEARI.
Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
ART. 38. CARICHE SOCIALI.
Le cariche sociali non sono retribuite.